Una legge nata per l'agricoltura
La legge 2 dicembre 2016, n. 242 si intitola "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa". Il titolo dice già molto: è una norma di politica agricola, pensata per rilanciare una coltura che l'Italia aveva praticamente abbandonato dopo gli anni Cinquanta, quando era il secondo produttore mondiale di canapa dopo l'Unione Sovietica.
L'articolo 1 dichiara l'obiettivo: sostenere la filiera della canapa come coltura in grado di ridurre l'impatto ambientale in agricoltura, di contribuire alla riduzione del consumo di suolo e alla desertificazione, e come strumento di rotazione agraria. Non c'è una riga sul consumo umano di infiorescenze.
Il punto chiave: la coltivazione è libera
L'innovazione vera sta nell'articolo 1, comma 2: la coltivazione delle varietà di canapa iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole dell'Unione europea è consentita senza necessità di autorizzazione. Prima serviva un'autorizzazione del Ministero, con una procedura che di fatto scoraggiava chiunque.
Il comma richiama esplicitamente il fatto che quelle varietà non rientrano nell'ambito di applicazione del DPR 309/90, il testo unico sugli stupefacenti. È il passaggio giuridico che ha reso possibile tutto il resto: la canapa da catalogo europeo non è, per definizione normativa, una droga.
Lo 0,2% di THC (con tolleranza fino allo 0,6%) fissato dall'articolo 4 non è il limite di legalità del prodotto venduto: è il parametro che tutela l'agricoltore durante i controlli in campo. Se la coltivazione supera lo 0,6%, l'autorità può disporne il sequestro, ma il coltivatore non risponde penalmente se ha usato sementi certificate. È una norma sul rischio agronomico, non sull'immissione in commercio.
Cosa la legge autorizza a vendere
L'articolo 2, comma 2, elenca le destinazioni possibili della coltivazione: alimenti e cosmetici, semilavorati per l'industria, materiale destinato alla bioingegneria e alla bioedilizia, coltivazioni dedicate alle attività didattiche e di ricerca, coltivazioni destinate al florovivaismo.
Le infiorescenze non compaiono in quell'elenco. Non sono vietate: semplicemente non sono nominate. È da questo silenzio che è nato l'intero mercato italiano della cannabis light — e da quello stesso silenzio sono nati dieci anni di contenzioso. Le aziende del settore si sono mosse in uno spazio che la legge non aveva né aperto né chiuso, applicando il principio per cui ciò che non è vietato è permesso.
Perché lo spazio si è aperto e poi richiuso
Tra il 2017 e il 2018 il mercato è esploso: nel giro di due anni sono nate centinaia di attività, dai negozi specializzati ai marchi con distribuzione nazionale. È il periodo in cui l'esperienza EasyJoint diventa un caso di studio raccontato dalla stampa internazionale, e in cui la questione arriva sui tavoli del Ministero dell'Interno con la circolare del settembre 2018.
La reazione istituzionale è stata progressiva: prima le circolari interpretative, poi la pronuncia delle Sezioni Unite nel maggio 2019, infine il divieto esplicito introdotto nel 2025 con il decreto sicurezza, oggi al vaglio della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia UE.
Cosa resta valido oggi
La legge 242 non è mai stata abrogata. Restano in vigore la liberalizzazione della coltivazione da sementi certificate, le destinazioni d'uso dell'articolo 2 e il principio che la canapa da catalogo europeo è fuori dal perimetro degli stupefacenti. Ciò che è stato aggiunto sopra — i divieti sulle infiorescenze — è esattamente l'oggetto del contenzioso in corso.
Nel frattempo il mercato dei derivati non psicoattivi non si è fermato: oli, estratti e prodotti da canapa industriale restano pienamente commerciabili, e operatori come JustMary con la sua linea di oli CBD full spectrum continuano a operare nel perimetro tracciato dalla normativa europea sul cannabidiolo.
Per ricostruire tutta la vicenda
Questo archivio documenta la storia legale della cannabis light italiana dal 2016 a oggi: il quadro aggiornato è nella pagina Normativa e sentenze, il percorso anno per anno nella Cronologia, e lo stato attuale del contenzioso nell'articolo sul rinvio alla Corte di Giustizia UE.