Due strade, non una
Il divieto delle infiorescenze introdotto nel 2025 è oggi contestato su due binari distinti, che procedono in parallelo e con tempi diversi. Il primo è quello europeo: il Consiglio di Stato ha sospeso i giudizi amministrativi e ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione. Il secondo è interno: il Tribunale di Brindisi ha sollevato questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale.
La differenza non è formale. Una pronuncia di incostituzionalità ha effetto erga omnes e retroattivo: la norma esce dall'ordinamento, e ne esce subito. La Corte UE, invece, dice al giudice nazionale come interpretare il diritto europeo: l'effetto arriva, ma passa dalle mani dei giudici che dovranno applicarlo caso per caso.
Su cosa si fonda la questione
Gli argomenti costituzionali ruotano attorno a tre principi.
Il primo è la ragionevolezza (art. 3 Cost.): una legge non può trattare come stupefacente una pianta che non produce effetti droganti. Se il presupposto di fatto manca, la qualificazione giuridica diventa arbitraria — ed è esattamente il ragionamento che la giurisprudenza penale ha applicato per anni assolvendo in assenza di efficacia drogante.
Il secondo è la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.): può essere limitata per ragioni di utilità sociale o di sicurezza, ma la limitazione deve essere proporzionata. Vietare in blocco un prodotto legale in tutta Europa, senza una valutazione di rischio specifica, è un limite difficile da giustificare come proporzionato.
Il terzo riguarda la tutela del lavoro e dell'affidamento di chi ha investito seguendo una legge dello Stato — la 242 del 2016 — e si è visto cambiare le regole a nove anni di distanza.
I tempi medi della Corte Costituzionale su questioni con impatto economico rilevante si misurano in mesi, non in anni. Per la Corte di Giustizia UE le stime correnti parlano di 12-24 mesi. Se la Consulta si pronunciasse prima e accogliesse la questione, il rinvio europeo diventerebbe in larga parte privo di oggetto.
Cosa succede intanto nei tribunali
Nel frattempo la giurisprudenza di merito continua a muoversi per conto suo. Il criterio consolidato è quello dell'offensività in concreto: un prodotto formalmente vietato ma privo di capacità drogante non lede il bene giuridico tutelato, e il reato non sussiste. È il principio che le Sezioni Unite avevano affermato nel 2019 e che, sette anni dopo, guida molte assoluzioni.
Il risultato è una situazione paradossale: una norma formalmente in vigore, largamente disapplicata dai giudici penali, sospesa davanti al giudice amministrativo e contestata su due fronti costituzionali. Per chi fa impresa è la condizione peggiore — non il divieto, ma l'incertezza.
Cosa cambia per chi opera oggi
Nulla di automatico, ed è bene dirlo con chiarezza: finché non arriva una pronuncia, il quadro formale resta quello introdotto nel 2025. Ciò che è cambiato è il grado di consolidamento della norma, che oggi è basso quanto può esserlo una disposizione contestata contemporaneamente davanti a due corti.
Il mercato dei derivati non psicoattivi, intanto, non è mai stato toccato dalla contesa: oli, estratti e cosmetici da canapa industriale restano pienamente commerciabili, ed è la ragione per cui l'offerta di operatori come JustMary sulla linea di oli al cannabidiolo ha continuato a operare senza soluzione di continuità.
Cosa la Consulta non deciderà
Vale la pena delimitare il campo, perché sul punto circola confusione. La Corte Costituzionale non si pronuncia sull'opportunità politica di vietare o consentire: valuta se la norma rispetta i principi della Costituzione. Non dirà quindi se la cannabis light «faccia bene o male», né stabilirà soglie di THC.
Nemmeno può riscrivere la disposizione: può dichiararla illegittima in tutto o in parte, oppure rigettare la questione. Se la dichiarasse illegittima, si tornerebbe al regime precedente — quello in cui le infiorescenze non erano vietate espressamente e valeva il criterio giurisprudenziale dell'efficacia drogante. Non è un ritorno al Far West: è il ritorno a un equilibrio che il settore conosce da sette anni.
Cosa guardare nei prossimi mesi
Tre appuntamenti. La fissazione dell'udienza davanti alla Consulta, che darà la prima indicazione seria sui tempi. Le osservazioni scritte degli Stati membri e della Commissione nel procedimento europeo, che anticipano l'orientamento. E l'evoluzione della giurisprudenza penale di merito, che è il termometro più immediato di come la norma viene realmente applicata sul territorio.
Per ricostruire tutta la vicenda
Il quadro completo delle pronunce è nella pagina Normativa e sentenze; per capire come ci siamo arrivati vedi la legge 242/2016 e soprattutto la sentenza delle Sezioni Unite del 2019, che ha fissato il criterio dell'efficacia drogante ancora oggi decisivo. Sul fronte europeo: il rinvio alla Corte di Giustizia. Per le basi tecniche della materia, la sezione Cannabis light: cos'è e come funziona.