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Kanavape: quando la Corte UE stabilì che il CBD non è uno stupefacente

È la pronuncia europea che pesa di più sul contenzioso italiano in corso, e non per caso: quando il Consiglio di Stato ha rimesso la questione a Lussemburgo, il precedente sul tavolo era questo.

Pubblicato il 18 agosto 2026 · Archivio della cannabis light in Italia

Il caso

Due imprenditori francesi commercializzavano Kanavape, una sigaretta elettronica con olio di CBD estratto da canapa coltivata legalmente nella Repubblica Ceca, utilizzando l'intera pianta. In Francia la normativa consentiva l'uso dei soli semi e delle fibre: le foglie e le infiorescenze restavano escluse. I due furono condannati in primo grado, e la Corte d'appello di Aix-en-Provence sospese il giudizio per interpellare la Corte di Giustizia dell'Unione europea.

La domanda era netta: un divieto nazionale di commercializzare CBD legalmente prodotto in un altro Stato membro è compatibile con il diritto dell'Unione?

La decisione del 19 novembre 2020

La Corte (causa C-663/18) ha risposto su due piani.

Sul primo — la qualificazione del CBD — ha stabilito che il cannabidiolo non può essere considerato uno stupefacente ai sensi della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961. Il ragionamento si appoggia allo stato delle conoscenze scientifiche: il CBD non ha effetti psicotropi né effetti nocivi per la salute umana tali da giustificarne l'assimilazione alle sostanze stupefacenti. Se non è droga, allora è una merce — e alle merci si applicano le regole del mercato interno.

Il principio

Un divieto nazionale di commercializzazione del CBD legalmente prodotto in un altro Stato membro costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa alle importazioni, vietata dall'articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell'UE. È ammissibile solo se giustificato da un obiettivo di tutela della salute pubblica e se proporzionato: lo Stato deve dimostrare che il rischio è reale e che non esistono misure meno restrittive.

Perché conta per l'Italia oggi

Il divieto delle infiorescenze introdotto in Italia nel 2025 pone alla Corte UE una domanda strutturalmente simile: un divieto assoluto, che prescinde dal contenuto effettivo di THC, supera il test di proporzionalità? Se il principio Kanavape venisse esteso alle infiorescenze a basso tenore di THC, la norma italiana ne uscirebbe difficilmente compatibile con il diritto dell'Unione.

C'è però una differenza che i giudici dovranno affrontare: Kanavape riguardava il CBD come sostanza estratta, mentre il contenzioso italiano riguarda il fiore in quanto tale. Sarà su questa distinzione che si giocherà la partita a Lussemburgo.

La canapa nel diritto agricolo europeo

C'è un secondo binario, spesso trascurato. La canapa industriale è una coltura ammessa dalla Politica agricola comune: le varietà iscritte nel catalogo comune europeo ricevono sostegno e circolano liberamente nel mercato interno. Un divieto nazionale che colpisca il prodotto di una coltura sostenuta dall'Unione crea una contraddizione interna all'ordinamento europeo — ed è esattamente uno degli argomenti portati davanti ai giudici.

Il limite della pronuncia

Kanavape non ha liberalizzato nulla in via generale. La Corte ha chiarito due cose — il CBD non è uno stupefacente, e il divieto va giustificato e proporzionato — ma ha lasciato agli Stati un margine: se emergessero evidenze scientifiche di un rischio concreto per la salute, una restrizione resterebbe possibile. L'onere della prova, però, è ribaltato: non tocca all'operatore dimostrare che il prodotto è sicuro, tocca allo Stato dimostrare che è pericoloso.

È una differenza sostanziale rispetto all'impostazione italiana del 2025, dove il divieto è stato introdotto in via generale e preventiva, senza una valutazione di rischio specifica sulle infiorescenze a basso THC. Su questo punto si concentreranno le osservazioni davanti ai giudici europei.

Cosa è successo dopo, in Europa

Dopo Kanavape la Francia ha dovuto rivedere la propria normativa, con un percorso non lineare fatto di decreti annullati dal Consiglio di Stato francese. La Germania ha mantenuto un regime restrittivo sulle infiorescenze ma aperto sui derivati. La Svizzera, fuori dall'UE, ha adottato una soglia di THC all'1% che ha reso il suo mercato il più ampio d'Europa in proporzione alla popolazione.

Il risultato è un mosaico in cui prodotti identici hanno statuti giuridici diversi a poche decine di chilometri di distanza — la ragione per cui i consumatori italiani si orientano su fornitori che documentano l'origine e la conformità del prodotto, come fa JustMary con le selezioni tracciate e il ritiro anonimo.

Per ricostruire tutta la vicenda

Il quadro italiano è ricostruito nella pagina Normativa e sentenze e nella Cronologia; per capire da dove nasce il contenzioso vedi la legge 242/2016 e la pronuncia delle Sezioni Unite del 2019. Sul rinvio in corso: la questione davanti ai giudici europei.

Fonti: CGUE, sentenza 19 novembre 2020, causa C-663/18 (B.S. e C.A.) · Convenzione unica sugli stupefacenti 1961 · art. 34 TFUE · Regolamento UE sulla PAC.